L’aumento di lavoratori giovani e donne era uno degli obiettivi principali per la modernizzazione del mercato del lavoro italiano. Il Pnrr, Piano nazionale di ripartenza e resilienza prevedeva come clausola di condizionalità che le imprese aggiudicatarie dei bandi per la realizzazione di opere e servizi utilizzassero quote di dipendenti non inferiori al 30% per le donne e per i giovani sotto i 36 anni.
Invece, la maggioranza dei bandi legati al Pnrr pubblicati dalla publica amministrazione non rispetta tale vincolo. Lo rileva la Fondazione OpenPolis che ha analizzato i dati dell’Anac sugli oltre 44 mila bandi legati al Piano.
Solo il 28% degli avvisi pubblici (meno di 1 su 3) include la clausola, mentre il restante 3% prevede delle quote occupazionali, ma non necessariamente uguali o superiori al 30%. Il ricorso alle deroghe è dunque generalizzato, dai ministeri alle agenzie pubbliche, giù giù fino ai Comuni e viene giustificato per quanto attiene ai giovani con la necessità di avere a disposizione ‘personale esperto’. Per le donne, la clausola può essere evitata se nel settore di riferimento il livello di occupazione femminile è inferiore al 25%.
Anche prendendo in considerazione i bandi con importi superiori ai 40 mila euro, circa la metà del totale, ma sono quelli che dovrebbero generare più occupazione, oltre la metà ignora la clausola di condizionalità relativa a giovani e donne, mentre per quelli oltre il milione di euro, la quota cala al 25%.
Le storture sono state evidenziate anche da Valentina Cardinali, nel XXIV rapporto annuale del Cnel ‘Mercato del lavoro e contrattazione collettiva‘ presentato a fine 2022 alla Corte dei Conti. La stessa Cardinali è autrice di un working paper sul tema realizzato per l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.
La clausola di condizionalità vincola gli operatori economici aggiudicatari di bandi di fondi Pnrr e Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari) a destinare ai giovani under 36 e alle donne senza limiti di età almeno il 30 per cento dell’occupazione aggiuntiva creata in esecuzione del contratto per le attività essenziali ad esso connesse. La previsione è inserita alla pagina 36 del Pnrr ed è disciplinata dall’art 47 del decreto legge n. 77/2021 e dalle “Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionale, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc”, contenute nel DM 7.12.2021.
L’articolo è stato pubblicato sul sito di https://www.goodjob.vision