Come abbiamo detto in precedenti articoli, un brevetto per essere valido deve essere nuovo ed originale. La novità di un brevetto implica che all’atto del deposito questo brevetto non sia conosciuto, ovvero non sia pubblicato o diffuso, né dal titolare, né da altri soggetti. Questo significa che chi realizza una innovazione e vuole brevettarla non può pubblicarla ad esempio in internet o sul proprio sito prima di effettuare il deposito.
La novità è intesa in senso assoluto, ovvero in campo mondiale.
Ad esempio, un brevetto cinese o di qualunque altra nazione, con contenuto uguale o simile pubblicato prima del deposito di una innovazione, distrugge la novità e quindi la validità del brevetto.
È bene quindi fare una ricerca sulle banche dati specializzate prima di effettuare un deposito, anche per evitare che i titolari di diritti anteriori si rivolgano contro il depositante.
L’originalità di un brevetto significa che la sua novità non deve essere ovvia per un esperto del ramo, ossia che non deve essere “banale” ma deve implicare uno sforzo inventivo da parte di chi l’ha concepita.